RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL PROGETTO DI
UN “IMPIANTO DI BIODIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO NEL
COMUNE DI MASATE (MI) PRESENTATO DALLA SOCIETA’ ENERGA MASATE srl PRESSO LA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Premessa:
L'iter del
progetto in oggetto inizia nel 2015 e l'impianto inizialmente viene descritto
come impianto per produzione di biometano mediante digestione anaerobica di
rifiuti organici. Nelle fasi successive dell'iter di autorizzazione l'impianto
viene poi invece assimilato ad un impianto di biogas senza che si tenga
conto dell'aspetto preponderante della produzione di biometano rispetto
all'uso per cogenerazione del biogas, limitato all'autosufficienza energetica
dell'impianto stesso. Né si valuta adeguatamente l'aspetto impiantistico sul
versante dell'upgrading del biogas e sulla destinazione finale del biometano.
Ne risulta un quadro autorizzativo falsato anche rispetto ai codici CER
richiesti, non tutti congruenti con la produzione di biometano, né con la seguente
fase di compostaggio. Alla luce di quanto esposto e del fatto che il recente
decreto sul biometano di Marzo 2018 indica la competenza regionale per gli
impianti che producono biometano partendo da FORSU e altri codici CER
riferibili a rifiuti organici ed assimilabili , si chiede di valutare se il
progetto in questione non debba essere trasferito nelle competenze
autorizzative regionali , inquadrato adeguatamente come impianto per produzione
di biometano da rifiuti organici e non come impianto di biogas , evitando di
proseguire l'attuale iter inficiato da una valutazione che appare da un lato
non adeguata e dall'altro lato superata dalla normativa recente nel frattempo
subentrata
In subordine a quanto sopra espresso, e premesso che:
- con il D.lgs. n.183 (pubblicato in GU n.293 del 16.12.2017 e vigente dal 19.12.2017), il 15 novembre 2017, è stato introdotto nel D.lgs. 152/2006, alla Parte V, l’art. 272-bis che riconosce per la prima volta nel panorama legislativo nazionale, le “emissioni odorigene”;
- La nuova disciplina si applica a tutti gli impianti di cui al Titolo I della Parte V del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- In ogni caso, quanto al bilanciamento tra la tutela dei valori costituzionali ambiente/paesaggio e la produzione di energia da fonti rinnovabili, i primi richiedono maggiore considerazione rispetto alla produzione di energia, tanto che numerosi sono i pronunciamenti in questo senso, tra cui si cita come esempio la sentenza del T.A.R. della regione Sardegna n. 2082/2006:
- Al comma 1, l’art. 272-bis prevede esplicitamente che le Regioni legiferino in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene potendo prevedere “…omissis… valori limite di emissione, prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi, l'obbligo di attuazione di piani di contenimento, criteri e procedure volti a definire portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena …omissis…”;
- di fatto l’articolo legittima le regioni che negli anni passati hanno emesso linee guida a tutela del cittadino per l’impatto olfattivo da attività produttive sottoposte a AIA;
- due sono le principali tipologie di inquinamento legate alla produzione di biogas/biometano da FORSU: l’inquinamento delle falde acquifere e l’inquinamento dell’aria (cattivi odori, fumi, aerosol) nei pressi degli impianti;
- che fenomeni di inquinamento si sono verificati sia all’estero che in Italia, spesso come conseguenza di manutenzione dell’impianto effettuata con superficialità o in seguito a difetti costruttivi tali da determinare danni a carico della collettività e del territorio circostante;
- che l’area in cui sorgerà l’impianto è un’area agricola definita di pregio e grande rilevanza ambientale, e non si tratta come asserisce nel progetto Energa srl di un seminativo semplice;
- che vi è la presenza di numerosi corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore nelle adiacenze del sito individuato per la costruzione dell’impianto, inseriti in un quadro di complesse relazioni con lo stesso Naviglio Martesana che si palesano negativi soprattutto in caso di esondazioni con tempi di ritorno a cadenza semestrale;
- considerato che diversi comuni hanno i principali pozzi di captazione dell’acqua potabile entro una distanza di circa 1,5 km dal sito di insediamento dello stabilimento;
Considerando inoltre che:
- nel caso della Regione Lombardia le linee guida D.g.r. 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno” prevedono che gli impianti in AIA studino previsionalmente il loro impatto olfattivo sul territorio e valutino in questo modo la loro compatibilità con esso;
- Energa Masate propone un impianto a ciclo integrato di digestione e compostaggio che, per le sue dimensioni, richiede una Autorizzazione Integrata Ambientale e, pertanto, l’azienda proponente è implicitamente obbligata a fornire uno studio di impatto olfattivo veritiero che permetta di valutare il suo reale impatto sul territorio.
- Il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si colloca il D.Lgs152/2006 ricomprende nella lettera a) comma 1 dell’art. 268, pur non essendo direttamente citate, anche le emissioni di sostanze odorigene e la relativa immissione di odori molesti nell’ambiente, in quanto è stato valutato che possano costituire de facto “pericolo per la salute o per l’ambiente e/o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente stesso;
- pur non richiedendo ex lege una specifica procedura di autorizzazione alle emissioni inquinanti come altri siti produttivi è prevista la possibilità di imporre prescrizioni come stabilito dal comma 10 dell’art. 269 del DLgs 152/2006 “ non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall’autorità competente, Regione, Città Metropolitana/Province, Comuni;
- che il DLgs 183/2017 (attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera) ha introdotto un nuovo articolo nel testo unico ambientale (parte V relativa alla tutela della qualità dell’aria e alla disciplina delle emissioni aeriformi), e precisamente l’art. 272/bis, il quale dispone che la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigine (quod ante) a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, e possono introdurre:
- valori limite di emissione espressi in concentrazione (µg/m3) per le sostanze odorigene;
- prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
- criteri e procedure volte a definire nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime e concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell’ambiente il rilascio delle AIA prevede che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell’impianto, le migliori tecniche disponibili (MTD o BAT ‘Best Available Techniques’), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti;
- in caso di mancata disciplina regionale, subentra il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271 del DLgs 152/2006, a tale fine, in merito al procedimento in oggetto.
- relativamente alla localizzazione dell’impianto, si rilevano i commi 3, 7 dell’art 21 del D.lgs 387/2003. In particolare l’art 3 prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti ...omissis… nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica …omissis… rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio strorico-artistico…”. All’art. 7 si cita espressamente che: “…omissis… Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.”
- La Tav. 2 del PTCP classifica infatti le aree interessate all’impianto come “Ambito Agricolo Strategico” con applicazione dell’art 60 e 61 NdA e “Ambito agricolo di rilevanza paesistica” per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 NdA.
- L’art 61 della N.d.A del PTCP prescrive che per gli Ambiti agricoli strategici sia necessario: “…omissis…“ d)Contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione agricola e comportanti consumo di suolo, fatta salva la priorità dell’obiettivo indicato alla successiva lettera e);” – “e) Tutelare gli ambiti agricoli e i territori limitrofi dagli insediamenti abusivi e dagli utilizzi impropri o, comunque, da attività comportanti rischi di danneggiamento o d’impoverimento delle funzioni antropiche, agricole e dei valori paesaggistici o ambientali a ciò connessi;” – “f) Tutelare e valorizzare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera …omossis…” – “o) Utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare eventuali nuovi edifici in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo storico.”
- L’art 28 a tutela degli Ambiti Agricoli di rilevanza paesaggistica richiede di:
a) Conservare e riqualificare le sistemazioni agrarie tradizionali e le tessiture del paesaggio agrario quale fattore di identità culturale;
b) Salvaguardare la leggibilità dell’orizzonte del paesaggio agrario e tutelare la percezione visiva degli elementi di connotazione storica e paesistica presenti;
c) Conservare, nell’utilizzo agricolo, i caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola;
d) Prevedere eventuali interventi edilizi inseriti in modo adeguato al contesto e mitigati con idonei impianti vegetali anche con riferimento al Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
e) Garantire la funzionalità e l’efficienza della rete irrigua e della vegetazione ripariale anche con riferimento al sopracitato Repertorio;
Verificato che:
-
Le amministrazioni pubbliche coinvolte nel
processo hanno sin qui agito in palese violazione della L.108/2001, che impone
“che le attività suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli sull’ambiente siano
precedute, nella fase
iniziale del processo
decisionale, da un’informazione adeguata, tempestiva
ed efficace del
pubblico interessato” al
quale deve essere garantita
una partecipazione effettiva.
-
Sullo studio di impatto olfattivo fornito dalla
Società, e già contestato dal Comune di Inzago, permangono forti perplessità
soprattutto, ma non esclusivamente, legate ai dati di input impiegati per
l’elaborazione del modello di calcolo e alla base di esso. Il modello
matematico impiegato usa, come dati di input per la concentrazione di odore emessa
dai cumuli di materiale in maturazione, valori pari a 50 o.u./m3
(elevati a 500 solo durante il rivoltamento del materiale stimato 1 volta al
giorno). La letteratura scientifica di settore prevede che tali cumuli
abbiano valori di concentrazione di odore caratteristici pari a oltre 1700 o.u./m3 (cfr. Sironi et al. “Odour
emissions from MSW composting process steps”, International Journal of
Environmental Technology and Management 7(3), January 2007 e Sironi et al “Odour emission
factors for the prediction of odour emissions from
plants for the mechanical and biological treatment of MSW” Atmospheric
Environment 40(39):7632-7643, December 2006)
- La sottostima di questo valore compromette l’attendibilità del modello. Vi è in più da sottolineare che, nello stesso studio di impatto olfattivo, siano stati totalmente trascurati i contributi forniti dai cumuli di sfalci verdi (dal progetto non costituiti da sole ramaglie lignee ma anche da sfalci verdi decisamente più odorigeni) e dai cumuli di prodotto finito che, la letteratura scientifica, non ritiene affatto trascurabili ponendoli a concentrazioni di odore tra 400 e 570 o.u./m3.
- Il progetto presentato da Energa srl, non può essere considerato un progetto definitivo, dall’esame della documentazione presentata è evidente che la Progettazione non ha raggiunto il dettaglio richiesto da un Progetto Definitivo, indispensabile per un corretto iter del Procedimento Autorizzativo.
-
La stessa carenza è emersa dall’analisi della
Documentazione a corredo della precedente istanza di Procedura di Verifica di
Impatto Ambientale.
- In quest’ultimo caso, anche se la definizione prevista è quella di un Progetto Preliminare, non sono stati definiti in modo corretto gli aspetti salienti del progetto, i dimensionamenti e soprattutto non sono state condotte in modo corretto le valutazioni di impatto odorigeno, in quanto non si sono considerate tutte le sorgenti e si sono sottostimate quelle prese in considerazione nella simulazione. Inoltre nel Progetto di massima presentato non fa riferimento alla scelta della BAT per quanto riguarda la scelta della tecnologia da adottare sia per la digestione anaerobica che per quella aerobica. Si ricorda altresì che l’impianto è stato progettato all’interno di un’area soggetta a frequenti esondazioni sia da parte del torrente Trobbia, che dal reticolo idrografico connesso al naviglio Martesana, e che l’area interessata è classificata come “Ambito di ricarica prevalente della falda” e pertanto presenta elevato rischio di contaminazione della falda acquifera in caso di accidentali sversamenti del percolato e/o di movimentazione al di fuori della zona impermeabilizzata del materiale stoccato in caso di esondazioni.
- Nel progetto presentato da Energa srl, i mappali a disposizione sono praticamente tutti interessati dalla presenza di impianti e le aree a parziale mitigazione sono irrisorie, relegate aduna misera “ciambella” di scarsa profondità.
Tutto ciò premesso, per i motivi sopra esposti, si ritiene che di fatto gli impatti olfattivi relativi all’esercizio dell’impianto siano nettamente superiori rispetto a quelli previsionalmente attesi.
Non convince peraltro la risposta rilasciata dalla Società al Comune di Inzago. La Società chiede infatti “di verificare la veridicità delle previsioni condotte ed, eventualmente, introdurre provvedimenti correttivi”.
Considerando che il miglioramento di un progetto di un impianto a posteriori non è paragonabile ai benefici che il territorio avrebbe da un buon progetto di partenza.
Pertanto, in considerazione della vicinanza con il centro abitato si richiede che nel progetto vengano inseriti i seguenti punti:
1. adozione di una bussola in ingresso al locale di vagliatura. L’ingresso dei camion attraverso una doppia porta correttamente gestita è in grado di ridurre le emissioni provenienti dalla stessa durante il passaggio del camion e lo scarico del materiale;
2. aumento del numero di ricambi aria (in Volumi/ora da inviare ai biofiltri) dai capannoni di vagliatura, centrifugazione e biossidazione da 3 V/h ad almeno 5 V/h per limitare le perdite diffuse;
3. chiusura delle zone di conferimento di scarto verde, prodotto in maturazione e prodotto finito, mediante costruzione di capannone/i aspirato al posto delle attuali tettoie. L’aspirazione di aria esausta da queste zone potrà essere ridotta a 3 ricambi ora;
4. installazione di presidi di abbattimento delle emissioni dalle aree di: vagliatura, centrifugazione, biossidazione, maturazione e stoccaggi verde e prodotto finito;
5. chiusura di tutte le vasche di raccolta del digestato liquido (V2) e del permeato (V3), aspirazione del loro spazio di testa e invio dell’aria esausta a presidio ambientale.
6. collettamento degli sfiati delle vasche chiuse di raccolta del digestato e loro invio a presidio ambientale.
7. si richiede uno studio atto a dimostrare che sia stata utilizzata la BAT, verificando altresì se nell’area in cui è in progetto la realizzazione dell’impianto, tenendo conto di tutte le sue specificità, non sia più opportuno l’utilizzo di tecniche di digestiona anaerobica di tipo “dry in continuo o in batch” in luogo di quelle “wet in continuo” prospettate da Energa srl.
Si ricorda che si tratta nella fattispecie di aree caratterizzate dalla presenza di terreni sciolti, tendenzialmente caratterizzati da elevata presenza percentuale di sabbia e di scheletro, e quindi altamente drenanti; non a caso l’area interessata dal progetto è classificata come zona di ricarica delle falde acquifere profonde. A scopo di chiarimento si riportano nell’allegato 1 le tabelle che permettono il confronto tra le varie tecnologie e che sono attualmente adottate secondo la bibliografia internazionale.
8. adozione delle migliori tecnologie disponibili per la scelta e il dimensionamento dei presidi atti alla depurazione/deodorizzazione delle emissioni gassose provenienti dai capannoni e dalle vasche di cui ai punti precedenti.
9. adozione delle migliori tecnologie disponibili per
la scelta e il dimensionamento dei presidi atti all’impermeabilizzazione
dell’impianto rispetto alle falde acquifere e alla messa in sicurezza di
eventuali sversamenti accidentali. Allo stato attuale infatti il progetto
presentato nulla specifica a riguardo della regimentazione della rete di
drenaggio del percolato, né per quella di collettamento, né per la natura e per
la tipologia della pavimentazione a salvaguardia dei terreni e della falda
sottostante il locale.
10. Si richiedono ulteriori chiarimenti relativamente ai mezzi di trasporto (tipologie, numero e frequenza) che si dirigeranno all'impianto al fine di completare le valutazioni sull'impatto viabilistico. A tale proposito si rileva inoltre l’inadeguatezza del layout dell’impianto proposto rispetto al sito a disposizione, che, così come è progettato obbliga i mezzi di trasporto che conferiranno all’impianto il materiale da trattare a sostare necessariamente anche al di fuori del cancello di ingresso, in quanto non vi sono aree piazzali di sosta, che dovrebbero invece essere previste all’interno di una zona dedicata e posta anch’essa in depressione per evitare le emissioni odorigene provenienti dal materiale stoccato sui mezzi di trasporto. L’aspirazione di aria esausta da queste zone potrà essere ridotta a 3 ricambi ora;
11. Si rileva altresì che la circolazione dei mezzi all’interno dell’impianto, è a dir poco caotica e disagevole e si ha commistione e incrocio dei mezzi destinati alla gestione con mezzi, di proprietà terza, adibiti al conferimento dei rifiuti, al prelevamento dei rifiuti prodotti dall’impianto e ai carri bombolai. La mancanza di un’adeguata progettazione non permette la corretta valutazione dei rischi connessi alla normale attività non solo per il personale addetto, ma anche per quello esterno all’impianto.
12. Sempre per quanto riguarda l’aspetto viabilistico è necessario valutare a priori la quantità di azoto presente nel compost in uscita dall’impianto onde valutare la quantità di terreni interessati al suo spandimento, anche tenendo conto del fatto che il comune di Masate risulta essere classificato come vulnerabile relativamente ai nitratai e che per tanto i carichi massimi ammissibili risultano essere pari a 170 kg di azoto su ettaro all’anno. Occorre quindi verificare su quali terreni sia possibile effettuare gli spandimenti presentando regolari contratti con gli agricoltori locali interessati allo smaltimento di tali materiali e quantificare anche il traffico veicolare derivante da tale attività.
13. Sempre dall’esame del progetto presentato da Energa srl si rileva come quanto asserito alla pag. 140 del documento “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE” non corrisponda a realtà. Nello specifico, e come vedasi dall’estratto qui di seguito riportato, esiste a progetto esattamente a 180 metri dall’impianto progettato da Energa srl un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di Biogas e Biometano, presentato precedentemente dalla società Bio-Energy srl e che differisce tra l’altro da quello di Energa srl per l’utilizzo di tecnologie meno impattanti per il territorio, e che non può quindi essere classificabile come impianto di compostaggio del verde secondo le dichiarazioni di Energa srl.
14. Dato inoltre che, con decreto dirigenziale la Città metropolitana di Milano (Prot. n.85039/2016 del 19/04/2016) impone tra le misure di mitigazione dell’impatto visivo la “la piantumazione di circa 15-20 essenze arboree la cui collocazione, numero e specie dovranno essere proposte dall’Impresa come misure di compensazione sul territorio, da condividere con il Comune” e ritenendo che tale misura sia enormemente sottodimensionata rispetto alle reali esigenze di mitigazione; tenuto conto dell’altezza massima dell’impianto superiore ai 15 metri, e del fatto che nelle immediate vicinanze dello stesso sussiste sul territorio la Cascina Masasca, allocata nel comune di Inzago in via per Masate, e la Chiesa dei Santi Nabore e Felice, risalente al 1200 e che tali opere sono segnalate tra i beni individui dal PTCP di Milano la seconda e tra i beni architettonici e ambientali presenti nei comuni della Provincia di Milano la prima; si richiede che intorno al perimetro dell’impianto sia realizzato un terrapieno con altezza non inferiore ai 2/3 dell’altezza massima prevista dall’impianto e che sulla sommità dello stesso, nonché alla base del perimetro esterno del terrapieno, siano impiantate specie autoctone ad alto fusto mantenendo una distanza di impianto non inferiore ai 3 metri, con obbligo, da parte del gestore dell’impianto, di provvedere alla manutenzione delle stesse e al reimpianto delle eventuali fallanze. Si richiede altresì che l’impianto iniziale sia effettuato con essenze che abbiano già raggiunto una altezza non inferiore ai 3 metri e che si privilegi al massimo nella scelta delle essenze l’incremento della biodiversità. Si rileva altresì che nell’area a progetto non vi è nemmeno la possibilità di impianto delle 15-20 essenze richieste da CM.
15. Considerando infine che dall’accurato esame del Progetto presentato
nella forma attualmente sul portale S.I.L.V.I.A. appare che la Società abbia
adattato un Progetto esistente di una sezione di biodigestione
anaerobica normalmente utilizzata per la produzione di biogas da reflui
zootecnici e biomasse, e non certo abbia sviluppato la progettazione di un Vero
Impianto di Trattamento Rifiuti che è ben altra cosa si richiede quantomeno che
il progetto sia integrato per risolvere le seguenti criticità emerse prima di
provvedere ad una sua definitiva autorizzazione:
E’ emerso che per accedere all’area di ricezione
i mezzi dovranno procedere in retromarcia su una rampa inclinata, e sempre
rimanendo inclinati dovranno ribaltare o espellere (sempre che vengano usati
rimorchi “a piani Mobili”) i rifiuti attraverso il portone. I rifiuti
precipitando da un’altezza di 1,80 ml + l’altezza del pianale di carico dei
mezzi, si spargeranno su tutto il pavimento del locale e non vi è garanzia di
una completa evacuazione del percolato prodotto in fase di trasporto. Si
richiede quindi che lo scarico dei mezzi conferitori sia eseguito in piano e
non ad una quota sopraelevata rispetto al piano di conferimento.
Nell’istanza sono state richieste diverse Tipologie di codici CER per la
parte relativa alla digestione anaerobica. L’impianto per come è stato pensato
non consente la divisione dei rifiuti nella Messa in Riserva secondo le vigenti
disposizioni legislative, ovvero è da ritenersi illegale. E’
inoltre necessario prevedere una apposita zona ove localizzare in sicurezza
eventuali conferimenti da mettere sotto osservazione in attesa di controlli
approfonditi.
Il Progetto presentato dell’area di pretrattamento non descrive le
caratteristiche dei macchinari, non consentendo così la verifica delle reali
potenzialità dell’impianto. Non vengono descritte i dispositivi di trasporto
materia di collegamento tra le macchine. Non è dunque possibile stimare in modo
corretto la produzione di polveri e areosol ed odori.
Non è chiaro dove avvengano le operazioni di deposito in attesa di invio a
smaltimento o recupero degli scarti delle lavorazioni.
In sostanza non è stata consegnata la progettazione a livello definitivo
dell’intera sezione.
Per l’intera sezione non sono stati presentati Documenti Indispensabili
alla Valutazione come:
·
Manuale di Processo biologico
·
Schema a livello di P&DI o per lo meno P&I;
·
Manuale di Gestione,
·
Manuale di Gestione in Condizioni Straordinarie;
Dalle relazioni non si evincono nemmeno le temperature di Processo delle
varie sezioni biologiche. Non si comprende se alcune vasche siano dotate di
copertura o no.
Il progetto non descrive le tipologie dei sistemi di impermeabilizzazione a
protezione delle matrici ambientali. Il progetto, non essendo a carattere
definitivo, non consente una corretta valutazione.
Dal Progetto non emergono le caratteristiche dei macchinari, le scelte
tecniche per le impermeabilizzazioni, le aperture ecc.
La progettazione non è a livello definitivo.
Questa sezione del progetto è priva di qualsiasi considerazione di
dimensionamento del processo che si evolve all’interno delle biocelle.
Nulla si dice sugli impianti, sui bilanci di massa dei rifiuti, delle
perdite di processo, dell’evacuazione del calore prodotto, della composizione
chimica delle arie esauste, delle procedure di emergenza.
Inoltre non vengono descritte le modalità di gestione
delle biocelle, le frequenze delle manutenzioni, le
reti di raccolta percolati, i cicli di bagnatura ecc.
Altro aspetto non chiarito riguarda la gestione sin a partire dallo Messa
in Riserva dei rifiuti con codici CER destinati all’impianto di digestione
aerobica (compostaggio):
030101: scarti di corteccia e
sughero
030105: segatura, trucioli,
residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli
di cui alla voce 030104
030301: scarti di corteccia e legno
040221: rifiuti da fibre tessili
grezze
100101: ceneri pesanti, scorie e
polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102: ceneri leggere di carbone
100103: ceneri leggere di torba e
legno non trattato
150103: imballi di legno
150101: imballaggi di carta e
cartone
190604: digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti
190503: compost fuori specifica
200138: legno diverso da quello
di cui alla voce 200137
200101: carta e cartone
per un totale di 25.000 tonn/anno. Non si capisce
dove vengano messi in riserva in modo separato senza miscelazione, in che modo
e in quali proporzioni vengano a creare il mix per ottenere un giusto rapporto
C/N nella miscela e una giusta porosità ed umidità.
Non si comprende la richiesta dei codice CER
200101, 150101, 150103 che nulla hanno a che fare con un impianto destinato
alla produzione di compost di qualità.
La richiesta del codice CER 190503 nella sezione compostaggio aerobico,
compost fuori specifica, appare come un’operazione di diluizione, peraltro
vietata dalla Legge, visto che a valle della Messa in Riserva non vi è
separazione tra flusso destinato a compost di qualità e compost fuori specifica
da stabilizzare.
La progettazione presentata riguardo a questa sezione è totalmente
inadeguata allo scopo.
Questa sezione del progetto è priva di qualsiasi considerazione di
dimensionamento del processo che si evolve sull’aia di maturazione.
Volumi, pesi, variazioni delle qualità delle matrici in fase di maturazione
non vengono chiariti.
La scelta di far svolgere il processo di maturazione con cumuli areati
soltanto con rivoltamenti sotto tettoia, e quindi in un ambiente non confinato,
appare quanto meno azzardata in un impianto situato a così breve distanza dai
centri abitati.
E’ evidente che la Valutazione sugli impatti
odorigeni condotta nel Fase di Verifica non ha tenuto conto delle reali
sorgenti degli odori.
Nulla si dice sulle pavimentazione ed impermeabilizzazioni
e sulle caratteristiche delle macchine rivolta cumuli.
Nulla sulle procedure di gestione delle biomasse sia in caso di operazioni
ordinarie che straordinarie e di emergenza.
Non è stata esplicitata le verifica delle dimensioni delle aree di processo
per una veritiera valutazione delle potenzialità dell’impianto.
Per questa sezione valgono tutti i rilievi sopra esposti. Nulla viene
esplicato sui presidi progettuali per il contenimento di odori e polveri che si
producono inevitabilmente nella fase di raffinazione compost, per di più sotto
una tettoia e non in ambiente confinato.
Non vi è verifica delle reali potenzialità di stoccaggio del prodotto
finito, di quello del cippato da ricircolare e non è stato nemmeno posizionato
il vaglio di raffinazione.
Per questa sezione non è chiaro il dimensionamento delle sezioni e non è
chiaro la destinazione dell’OFF GAS prodotto dall’impianto di raffinazione del
biometano.
In più punti si dichiara che nell’impianto non verrà recuperato
energeticamente alcun tipo di rifiuto e poi viene indicato come aria comburente
nell’impianto di cogenerazione l’OFF GAS che non è altro che la miscela
separata dal biometano, che costituiva insieme il rifiuto “biogas” con
l’aggiunta dell’aria usata per la rigenerazione delle colonne di separazione
del biometano.
Nel piano di monitoraggio del cogeneratore non viene proposto il controllo
degli inquinanti tipici del biogas che inevitabilmente vengono alimentati al
cogeneratore con l’immissione del OFF GAS.
L’impianto di trattamento arie esauste, componente essenziale in questa
tipologia di insediamento, non è stato dimensionato.
Mancano:
Per quanto riguarda la costruzione dei piazzali non vi è traccia sulle loro
modalità costruttive anche al fine di preservare da inquinamenti il suolo e la
falda.
Le fognature non vengono rappresentate nel loro profilo altimetrico, e non
viene descritto come vanno costruite.
L’impianto elettrico non è dimensionato nemmeno
come schema unifilare.
SI CHIEDE INOLTRE A
CITTA’ METROPOLITANA SE NELL’ITER VALUTATIVO DEL PROGETTO:
1. siano state
valutate misure più
restrittive alla luce
di quanto individuato
dai piani e programmi
di qualità dell'aria
previsti dalla vigente
normativa in riferimento
alle criticità ambientali e
sanitarie.
2. se siano stati regolamentati i periodi di
malfunzionamento e arresto degli impianti.
3. se nel
caso di emissione
di sostanza classificate
come cancerogene e
tossiche per l’organismo umano,
siano state stabilite prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità
di sostanze che
possono essere emesse
durante i periodi
in cui potrebbero
verificarsi anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e
se sono stati fissati appositi valori limite di emissione, riferiti a tali
periodi, espressi come flussi di massa annuali.
4. se siano state previste, per il monitoraggio
delle emissioni anche odorigene di competenza del gestore, l'esecuzione di
misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo di sistemi di
monitoraggio basati su metodi in continuo.
5. se sia stata individuata, nel caso si
verificasse un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di
valori limite di emissione, l'autorità competente che deve essere informata
entro le otto ore successive tale da poter disporre nell’immediato la riduzione
o la cessazione delle attività o altre prescrizioni di salute pubblica e ambientale.
6. se sia stato preso in considerazione che, nel
caso in cui si realizzasse quanto previsto al punto, 3 e 5 occorre applicare la
procedura di cui al comma 20-ter dell’articolo 271. Secondo questa procedura il gestore deve
procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente
impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità,
fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per
l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio
non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai
valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un
significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso
in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si
applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma
2.
7. se è stato tenuto in considerazione e
palesemente esplicitato nel procedimento autorizzativo che il reato ex articolo
279 si applica anche se si accerta una difformità tra i valori misurati e i
valori limite prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di analisi o
di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.
8. se
in rifermento ai
130 autotreni/die per
il conferimento della
materia organica allo stabilimento sono state prese in
considerazioni le pesanti criticità viabilistiche e di carattere
ambientale insistenti nelle
immediate adiacenze dell’area
individuata come oggetto
di intervento, con particolare riferimento al nodo viabilistico di
intersezione fra la sp 179, sp
525 e nuova variante alla ex ss11 in località Villa Fornaci, frazione del
Comune di Gessate, aree queste oggetto di frequenti esondazioni ed inserite in
un contesto in cui vi è un elevato flusso
veicolare considerato la
presenza di un
importante insediamento commerciale,
le Corti Lombarde, e il nodo di accesso alla stazione MM2 di Gessate. Si
rileva altresì la prevista via di accesso al sito, da realizzare come da
progetto con una larghezza di m 7.00 sia alquanto sottodimensionata rispetto
all’esigenza di far transitare autocarri con portata superiore a 30t. Anche su
questo punto si rilevano pesanti lacune a carenze circa il dimensionamento
globale del progetto.
9. se, e come sia stato considerata la problematica relativa allo smaltimento del compost in uscita dall’impianto, normalmente effettuata con carri agricoli trainati da trattori, che hanno mediamente una capacità utile che va da circa 30 a circa 70 m3 in funzione dei vari modelli. Ciò comporta, dato un peso specifico del materiale in uscita di circa 350-400 kg/m3 e data una produzione (quasi certamente sottostimata) di 19.026 tonnellate anno (come da fig. 3.4.1. della VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. presentata da Energa srl), la necessità di effettuare circa oltre 1000 viaggi/anno in uscita dall’impianto (e altrettanti in ingresso con i carri vuoti) ed effettuando i calcoli considerando un volume utile medio del carro agricolo pari a 50 m3 e una massa volumica del compost pari a 375 kg/m3. Si rileva altresì che non sia possibile uno smaltimento del compost durante tutto l’arco dell’anno, dato che in Lombardia, nelle zone classificate come vulnerabili dalla d.g.r. 3297/06. (di cui il comune di Masate fa parte) lo spandimento di tali matrici è possibile solo dal 10 novembre al 7 febbraio. Ci si chiede dunque dove e come verrà stoccato il compost nel periodo intercorrente tra quello di maturazione e quello nel quale sarà possibile lo smaltimento, dato che a pag. 16 della VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. presentata da Energa srl si dichiara che “Il compost misto sarà ceduto sfuso agli agricoltori locali per l’utilizzo in pieno campo e per il florovivaismo.” Senza presentare però alcun contratto in merito. Risulta altresì importante calcolare l’impatto ambientale dovuto a tali trasporti anche considerando che è necessario valutare e reperire innanzitutto una quantità di terreni che ne permetta lo spandimento, anche tenendo conto del fatto che il comune di Masate risulta essere classificato come vulnerabile relativamente ai nitratai e che per tanto i carichi massimi ammissibili risultano essere pari a 170 kg di azoto su ettaro all’anno.
10. se sia stata verificata l’effettiva possibilità da parte del CEM di conferire la FORSU all’impianto in questione, anche in relazione ad eventuali altri contratti già in essere tra CEM ed altri enti, visto che nella VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.I.A. presentata da Energa srl da pag. 23 a 25 ci si riferisce alla necessità di trattare proprio questo materiale
CONCLUSIONI
Allo stato attuale, stante le molteplici carenze di carattere progettuale e di definizione del processo risulta impossibile elaborare una corretta Valutazione del Rischio per avere piena contezza dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’impianto oggetto di valutazione autorizzativa.
Si ritiene pertanto doveroso prescrivere l’adozione del “principio di precauzione” al fine di impegnare gli Enti coinvolti nel processo autorizzativo a far proprie le osservazioni sopra esposte e rigettare pertanto la richiesta così come è stata formulata.
Il presente documento è stato redatto e verrà sottoscritto dai seguenti tecnici:
- Prof. Aggr. Davide Facchinetti, docente di Meccanizzazione agricola e Sistemi energetici presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli studi di Milano
- Prof. Aggr. Giulio Sancini, docente di Fisiologia Umana presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Bicocca di Milano
- Prof. Ass. Selena Sironi, docente di Ingegneria Chimica Ambientale e di Odour Science and Engineering presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano
-
Patrizio Dolcini, Consigliere nazionale e membro del Direttivo Regionale di Legambiente
- Ing. Paolo Scarabelli, progettista di impianti per il trattamento dei rifiuti.
Allegato
1 – tabelle di confronto tra tecnologie
WET
– DRY – DRY IN BATCH